Estratto dalla Legge 2 febbraio 1939, n. 374

"Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni"

modificata col Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660

Articolo 5

Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo, sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:

  1. del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
  2. dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista (l'indicazione dell'annuale fascista è stata soppressa dall'art. 2, secondo comma, R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704) di effettiva pubblicazione.

    Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre, portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dlel'art. 9, fa carico all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
    Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura <<Esemplare fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge>>.

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