Estratto dalla Legge 2 febbraio 1939, n. 374
"Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli
stampati e delle pubblicazioni"
modificata col Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto
1945, n. 660
Articolo 5
Ogni esemplare delle pubblicazioni e degli stampati soggetti all'obbligo
della consegna deve portare, sul frontespizio, o, in mancanza di questo,
sull'ultima pagina del testo, l'esatta e ben visibile indicazione:
- del nome e del domicilio legale dello stampatore, ovvero, nei casi
previsti dal secondo comma dell'art. 9, dell'editore;
- dell'anno, per l'era cristiana e per l'era fascista (l'indicazione
dell'annuale fascista è stata soppressa dall'art. 2, secondo comma,
R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704) di effettiva pubblicazione.
Per le ristampe fatte dallo stesso stampatore ogni esemplare deve, inoltre,
portare conforme indicazione del genere della ristampa, se identica o con
modificazioni, e dell'anno della precedente pubblicazione. L'adempimento
di tale obbligo, nei casi previsti dal secondo comma dlel'art. 9, fa carico
all'editore per le ristampe fatte a mezzo di qualsiasi stampatore.
Sugli esemplari da depositarsi deve essere apposta la dicitura <<Esemplare
fuori commercio per la distribuzione agli effetti di legge>>.
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