Estratto dalla Legge 2 febbraio 1939, n. 374
"Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni"
modificata col Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660
Articolo 1
Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno (sic!).
L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsivoglia modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.
Se la consegna è fatta a mezzo della posta valgono, per ogni
specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal R.D. 27
settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.
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